Statuto
Lo Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA E.T.S.”
TITOLO I SCOPO – ATTIVITÁ ISTITUZIONALI E SOCI
Articolo 1 – Sede Scopo e attività istituzionali
L’Associazione denominata “ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA — E.T.S.”, fondata dal maestro Stefano Tempia nel 1875, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, dell’attività di diffusione, propaganda e studio del movimento musicale corale, mediante l’esecuzione delle migliori e più significative opere corali.
Rientrano, in particolare, tra le attività di interesse generale svolte dall’Associazione:
– proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
– favorire la socialità, la partecipazione e contribuire alla crescita civile dei propri soci, come dell’intera comunità mediante la diffusione della musica corale e strumentale al fine di conseguire gli obiettivi sociali;
– valorizzare sul piano culturale il canto corale e la pratica musicale nelle sue più svariate accezioni;
– organizzare ogni anno, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, una stagione concertistica non riservata ai soli soci;
– l’insegnamento della musica corale attraverso una scuola di canto gestita direttamente.
L’associazione può, inoltre, esercitare in via secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività:
– organizzazione di convegni e mostre di carattere storico–musicale;
– collaborazione con altre Associazioni, Fondazioni, Enti nazionali e internazionali per la realizzazione di proposte musicali, culturali e turistiche;
– favorire scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri, atti ad accrescere la conoscenza musicale degli associati;
– recupero e/o valorizzazione di beni culturali–musicali;
– organizzazione di stage e master di argomento musicale aperti anche ai non soci dell’Associazione.
L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare le proprie attività anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.
L’Associazione ha sede in Torino, attualmente in Corso Turati 7. Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.
TITOLO II
Art. 2 – Associati
Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento degli scopi istituzionali e all’esercizio delle attività che ne costituiscono l’esplicazione.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa annuale determinata periodicamente dal Consiglio Direttivo.
Gli associati, in possesso di idonea preparazione musicale, sono definiti “Accademici esecutori”. Essi sono tenuti a partecipare con assiduità alle prove ed ai concerti e seguire tutte le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione artistica, dal Maestro del coro e dal Consiglio Direttivo.
Gli associati Accademici esecutori dopo 15 anni di attività sono nominati “Accademici onorari”.
Possono essere altresì nominati Accademici onorari dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che in virtù delle finalità di pubblica utilità sostengano economicamente, finanziariamente od organizzativamente l’attività dell’Accademia o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei suoi confronti.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di estrarne copie ed estratti.
L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari.
Sono volontari coloro i quali, per libera scelta, svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto.
I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei volontari.
Art. 3 – Ammissione degli associati
Per l’ammissione all’Associazione, l’interessato è tenuto a fare domanda al Consiglio Direttivo mediante apposita istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, eventuali indicazioni circa la propria preparazione musicale e un’esplicita adesione al presente Statuto.
Sull’istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Per l’iscrizione di socio
Accademico esecutore, oltre al voto del Consiglio Direttivo, è necessario il parere favorevole espresso dal Direttore Artistico e dal Maestro del coro.
Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’Assemblea dei soci nella prima adunanza successiva.
Art. 4 – Recesso ed esclusione
La qualifica di associato è a tempo indeterminato; l’associato, tuttavia, può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che ne assicuri la prova della ricezione.
Il recesso ha effetto immediato e, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro tale deliberazione è sempre possibile il ricorso dell’interessato di fronte all’Assemblea dei soci.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione, l’associato può essere riammesso previa sua apposita richiesta da indirizzare al Consiglio Direttivo.
Oltre ai casi riportati dai precedenti commi e limitatamente al caso di soci Accademici esecutori, la qualifica di “esecutore” si può perdere per esclusione deliberata insindacabilmente a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo qualora su parere della direzione artistica e del Maestro del coro siano venute a mancare, per assenze immotivate o per altre ragioni, le condizioni indispensabili anche artistiche o comportamentali per la partecipazione alle attività dell’Accademia.
TITOLO III ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 5 – Organi dell’associazione
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli associati;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– l’Organo di controllo.
Art. 6 – Assemblea degli associati
L’Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea può essere convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, o su richiesta della maggioranza del direttivo o di almeno un decimo degli accademici.
L’Assemblea:
− nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e, nei casi previsti dalla legge, il Revisore;
− approva il bilancio di esercizio;
− delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
− delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;
− approva l’acquisto, la vendita o altri atti di disposizione di beni immobili;
− delibera su ogni questione istituzionale e normativa inerente la vita dell’associazione;
− delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
− approva i Regolamenti;
− delibera lo scioglimento o la liquidazione dell’associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Accademia o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall’assemblea stessa, che provvede anche alla nomina di un segretario. Tali organi hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l’approvazione o il rifiuto delle mozioni. Spetta al Presidente verificare la validità dell’Assemblea e in genere del diritto ad intervenire.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:
− che sia consentito al Presidente dell’Assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
− che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
− che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.
Le persone giuridiche associate intervengono alle assemblee per mezzo di un rappresentante da loro nominato.
Delle riunioni si redige processo verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia di tutte le delibere dell’Assemblea è depositata presso la sede sociale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di chiederne copia.
Art. 7 – Convocazione dell’Assemblea degli associati
L’Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio di esercizio e, laddove richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’Assemblea degli associati deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o laddove ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
L’Assemblea è convocata mediante avviso (contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e i punti all’ordine del giorno) inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell’Assemblea.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione.
L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Art. 8 Diritto di voto
Hanno diritto di voto nell’Assemblea gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato stesso.
Ciascun associato esprime un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato con delega scritta trasmessa, anche in forma telematica, al rappresentante. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.
Tranne nei casi determinati dall’Assemblea stessa, il voto si esercita in modo palese.
Art. 9 – Costituzione dell’Assemblea
L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti, l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti.
Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la propria responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
TITOLO III CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 10 – Funzioni
Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione; esso è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo:
– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
– convocare l’Assemblea degli associati;
– provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;
– redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
– nominare e revocare il Direttore Artistico e il Maestro del coro;
– nominare e revocare il Presidente onorario;
– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
– determinare le quote di abbonamento alla stagione dei concerti ed il prezzo dei biglietti;
– su proposta del Direttore Artistico e del Maestro del coro, deliberare sugli aspetti disciplinari riguardanti i soci esecutori (Accademici) consistenti nei seguenti provvedimenti: sospensione temporanea o esclusione;
– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;
– sottoporre all’Assemblea proposte e mozioni;
– proporre all’Assemblea le modifiche dello Statuto;
– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi;
– approvare convenzioni con soggetti terzi per l’organizzazione e/o la coproduzione di proposte ed eventi rientranti tra le finalità istituzionali dell’Associazione;
– conferire mandati e/o incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
– promuovere e organizzare
gli eventi associativi;
– approvare la stagione concertistica annuale dell’Associazione;
– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’Assemblea o di competenza di altri organi.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
Art. 11 – Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto da:
– Presidente;
– Vicepresidente;
– cinque Consiglieri dei quali quattro scelti tra gli associati esecutori (Accademici) ed uno esterno all’Associazione.
Il Presidente e il Vicepresidente possono essere scelti tra persone esterne all’Associazione.
Art. 12 – Elezioni e durata
Il Presidente è eletto dall’Assemblea degli associati a maggioranza assoluta dei votanti; dopo due votazioni inutili si procede al ballottaggio tra i due candidati che alla seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
Gli altri componenti il Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza relativa sulla base dei voti ottenuti nella prima votazione.
Il mandato del Consiglio Direttivo dura tre anni e può essere rinnovato. In caso di dimissioni e in caso di impossibilità per il Presidente di continuare a ricoprire la carica il Vicepresidente provvederà a convocare l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio.
In caso di dimissioni o impossibilità di un Consigliere a continuare a ricoprire la carica, il Presidente convocherà il Consiglio Direttivo che provvederà a nominare il nuovo Consigliere che durerà in carica fino alla prima Assemblea degli associati. La nomina avverrà a seguito di elezione del nuovo Consigliere da parte dell’Assemblea, il cui mandato scadrà insieme con quello del Direttivo attualmente in carica.
Art. 13 – Funzionamento
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei Consiglieri in carica.
La convocazione avviene mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’indicazione dell’ordine del giorno da esaminare, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti in carica, purché i componenti l’Organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, il Presidente onorario, il Direttore Artistico, il Maestro del coro e i componenti dell’Organo di controllo.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:
– che sia consentito al Presidente l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
– che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
– che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’odine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.
Di ogni riunione del Consiglio si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 14 – Doveri dell’ufficio
I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Ciascun Consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che, per la loro natura, siano incompatibili con gli scopi dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso delle attività.
I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati, e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.
Trova applicazione, in ogni caso, il disposto dell’art. 2475-ter del Codice Civile.
Art. 15 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta l’Accademia e a lui spettano i poteri di firma e la legale rappresentanza dell’Accademia di fronte ai terzi ed in giudizio in qualunque grado, sede e giurisdizione.
Presiede con ampia facoltà di direzione all’ordinaria amministrazione dell’Accademia e, in accordo con il Direttore Artistico, alla programmazione artistica.
Al Presidente spetta altresì provvedere all’assunzione e dismissione di personale dipendente, di collaboratori e consulenti esterni ai quali fisserà attribuzioni, poteri ed emolumenti.
In caso di sua assenza o impedimento, questi è sostituito a tutti gli effetti dal Vicepresidente. Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome ed in rappresentanza dell’Accademia attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.
Art. 16 – Il Direttore Artistico e il Maestro del coro
Il Direttore Artistico e il Maestro del coro siedono in Consiglio Direttivo con voto consultivo e durano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo all’atto della nomina ed il loro mandato può essere rinnovato.
Il Direttore Artistico, in accordo con il Maestro del coro, provvede, sentito il Presidente, alla stesura della programmazione artistica dell’Accademia e alla realizzazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
Il Maestro del coro cura l’organizzazione del coro, la sua direzione tecnica, artistica e disciplinare rispondendone al Direttore Artistico e al Consiglio Direttivo. Nell’ambito dei suoi compiti il Direttore Artistico può proporre la nomina di un Vice Direttore ed uno o più coadiuvanti per l’attività artistica e per la scuola di canto.
Su delibera del Consiglio Direttivo, i ruoli di Direttore Artistico e di Maestro del coro possono essere affidati alla stessa persona.
Art. 17 – Il Presidente onorario
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Presidente onorario dell’Accademia scelto fra coloro che si siano particolarmente distinti nel campo culturale o per particolari meriti acquisiti nei confronti dell’Accademia.
Il Presidente onorario ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza poter esprimere un voto vincolante, rappresenta l’Accademia in particolari manifestazioni su delibera del Consiglio Direttivo e decade dalla carica per dimissioni o decesso.
Il Consiglio Direttivo comunica l’avvenuta nomina del Presidente onorario alla prima riunione utile dell’Assemblea.
TITOLO IV ORGANI DI CONTROLLO
Art. 18 – Organo di controllo
Nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 e s.m.i., ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’Assemblea che approva il bilancio.
Se collegiale, l’Organo di controllo è composto da tre membri individuati tra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili.
I componenti dell’Organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
Ai componenti l’Organo di controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 del Codice Civile.
La funzione di componente l’Organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Art. 19 – Revisore legale dei conti
Nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 e s.m.i., ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di controllo di cui al precedente articolo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
TITOLO V PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 20 – Composizione del patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dall’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di “fund raising”, donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
Il patrimonio si compone di:
– un Fondo di Dotazione pari a Euro 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo dell’Associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l’Organo di controllo devono senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell’attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;
– un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.
Art. 21 – Funzione del patrimonio
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto al precedente art. 1.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, artisti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Art. 22 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
TITOLO VI BILANCIO
Art. 23 – Bilancio dell’Associazione
L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura del bilancio dell’esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi previsti dalla legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Associazione; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione con l’indicazione degli eventuali emolumenti, compensi, corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di controllo nonché agli associati.
TITOLO VII SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24 — Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea degli accademici, convocata come previsto al precedente art. 7, che delibera con il voto favorevole di tre quarti degli accademici.
L’Assemblea provvede anche alla nomina di un liquidatore il quale provvederà a pagare i residui debiti e a devolvere eventuali eccedenze ad altre associazioni che perseguano scopi analoghi a quelli dell’Accademia ovvero a fini di pubblica utilità secondo quanto previsto dalla legge, sentito l’organismo di controllo, salva diversa destinazione imposta dalla legge stessa. L’archivio ed i cimeli verranno donati al Conservatorio “GIUSEPPE VERDI” di Torino o ad altri Enti che la civica amministrazione vorrà designare.
Articolo 25 – Rinvio
L’Associazione è retta dalle leggi dell’ordinamento italiano che si applicano anche per tutto quanto non viene espressamente previsto dal presente Statuto.